Art. 1.

      1. Gli imam devono iscriversi in un apposito registro tenuto presso il Ministero dell'interno.
      2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

          a) residenza legale in Italia;

          b) maggiore età;

          c) possesso di un diploma di scuola media superiore o di un titolo di studio equipollente;

          d) non aver riportato condanne penali.

      3. Gli iscritti nel registro di cui al comma 1 sono autorizzati a svolgere attività di mediazione culturale, formazione ed educazione linguistica, a fornire assistenza ai ricoverati in strutture di cura e agli internati negli istituti di pena che la domandino e a svolgere attività volte a favorire il rapporto fra le comunità musulmane in Italia e le pubbliche amministrazioni.
      4. Gli iscritti nel registro istituito a norma del comma 1 esercitano le attività indicate nel comma 3 del presente articolo presso strutture tenute all'approvazione del bilancio a norma dell'articolo 20 del codice civile.
      5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1 nonché le ulteriori norme per l'attuazione della presente legge.

 

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